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Biglietto del treno e IVA: il “tutto detraibile” è un falso mito

  • Immagine del redattore: gianluca corradini
    gianluca corradini
  • 23 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

Capita spesso di sentirci domandare: «Ma se faccio trasferte di lavoro e mi faccio intestare le spese, sono tutte deducibili e tutte detraibili?». La risposta, nella pratica, è quasi sempre la stessa: no, perché deducibilità (ai fini delle imposte dirette) e detraibilità (ai fini IVA) non vanno mai date per scontate — e, soprattutto, non coincidono.


Un caso tipico riguarda i biglietti di trasporto (treno, aereo, nave). La rubrica “Esperto Risponde” del Sole 24 Ore ha richiamato un principio netto: in base all’art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del DPR 633/1972, l’IVA relativa alle prestazioni di trasporto di persone è indetraibile, salvo che quel servizio costituisca oggetto dell’attività propria dell’impresa. Tradotto: il consulente che viaggia in treno per raggiungere clienti in altre città, pur sostenendo una spesa “di lavoro”, non può automaticamente detrarre l’IVA sul biglietto — e il fatto che il pagamento sia tracciabile non cambia la regola. Il consulente non detrae l'Iva.

Esistono però eccezioni che aiutano a capire cosa significhi, concretamente, “oggetto dell’attività”: l’indetraibilità non opera, ad esempio, quando un’impresa appalta a terzi un servizio di trasporto (come il trasporto del proprio personale), fattispecie richiamata anche da una vecchia risoluzione ministeriale (n. 361729/1979) citata nella risposta. In sostanza, la limitazione colpisce il rapporto “vettore–utente” del trasporto passeggeri, non necessariamente le ipotesi in cui il trasporto è parte di un servizio organizzato nell’ambito di un’attività d’impresa. Il consulente non detrae l'Iva.


Morale: quando si parla di trasferte, la regola prudente è sempre la stessa: voce per voce, verificare natura della spesa e regime IVA applicabile, senza dare per scontato che “se è di lavoro allora è tutto detraibile”.

 
 
 

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