Iperammortamento 2026: torna la maxi-deduzione (fino al 180%) per beni 4.0, software e rinnovabili — come funziona davvero
- gianluca corradini
- 29 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Capita spesso che ci chiedano: "se nel 2026 compro un macchinario 4.0, conviene ancora? E soprattutto: ho un credito d’imposta o qualcosa di diverso?”
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, per un periodo “lungo” (dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028), un meccanismo che molti ricordano: l’iperammortamento, oggi strutturato come maggiorazione fiscalmente rilevante del costo ai soli fini della deduzione di ammortamenti e leasing. In altre parole: non un contributo “a rimborso” e non un credito d’imposta, ma più deduzione nel tempo (e quindi meno imposte sui redditi, se l’impresa genera imponibile).
1) Che cos’è l’iperammortamento 2026 (e a chi spetta)
La norma riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive in Italia. Il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi (quindi, in linea generale, parliamo di IRES/IRPEF, non di IRAP nè "bonus" finanziari).
Sono poi previste esclusioni importanti: niente beneficio per imprese in liquidazione/fallimento/LCA/concordato senza continuità o altre procedure concorsuali; esclusione anche per chi è destinatario di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. Inoltre, la spettanza è subordinata al rispetto delle regole su sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi (logica “DURC”).
2) Quanto vale: maggiorazione a scaglioni (fino al 180%)
Il cuore della misura è una maggiorazione del costo di acquisizione utilizzabile solo per calcolare:
le quote di ammortamento;
i canoni di leasing (quota fiscalmente deducibile).
Le aliquote sono a scaglioni (con tetto massimo a 20 milioni):
+180% fino a 2,5 milioni;
+100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
+50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Tradotto in modo semplice: se compro un bene da 100.000 euro nel primo scaglione, fiscalmente lo “porto” a 280.000 (100.000 + 180.000). L’extra-deduzione complessiva è 180.000, che con IRES al 24% equivale (a regime) a un risparmio teorico di 43.200 euro, spalmato negli anni di ammortamento.
3) Quali beni rientrano: 4.0, software e (novità forte) rinnovabili per autoconsumo
La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in:
A) Beni materiali e immateriali “Industria 4.0”
beni materiali e software/soluzioni immateriali nuovi, inclusi negli elenchi degli Allegati IV e V della Legge, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
B) Beni materiali nuovi per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
impianti e sistemi finalizzati all’autoconsumo anche a distanza, inclusi gli storage;
per il fotovoltaico, la norma restringe l’agevolazione ai moduli indicati (rinvio a disposizioni specifiche).
Altro requisito chiave: l’agevolazione si collega agli investimenti su beni prodotti in UE o SEE (vincolo “Made in EU/SEE”).
4) Come si ottiene: comunicazioni su piattaforma GSE e decreto attuativo
Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, telematicamente, comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma sviluppata dal GSE con modelli standardizzati.
La Legge demanda poi a un decreto MIMIT-MEF (entro 30 giorni dall’entrata in vigore) le modalità attuative: procedura di accesso, contenuti e tempi delle comunicazioni periodiche, certificazioni e documentazione di supporto.
Sul punto, il MIMIT ha comunicato di aver trasmesso al MEF il decreto interministeriale per il “concerto” già il 5 gennaio 2026 (quindi: operatività “a regime” legata anche ai passaggi successivi).
E la stampa economico-fiscale evidenzia che, nella logica del decreto, per il “momento di effettuazione” dell’investimento conterebbe la consegna (coerentemente con i criteri TUIR), non la data d’ordine.
5) Cumulabilità, contributi e attenzione al “doppio vantaggio”
La norma consente la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali o UE sugli stessi costi, a due condizioni:
il sostegno non copra le stesse quote di costo;
non si superi il costo sostenuto.
In più, la base di calcolo va assunta al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti sui medesimi costi.
È anche prevista una clausola di esclusione per investimenti che beneficiano di specifiche disposizioni (rinvio normativo alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
6) Se vendo il bene o lo sposto all’estero: si perde tutto?
Non necessariamente. Se durante il periodo di fruizione il bene viene ceduto o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue non viene meno se, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa sostituisce il bene con uno nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo costa meno, il beneficio prosegue entro il limite del nuovo investimento.
Per valutare se e come applicare l’iperammortamento 2026 alla tua impresa, puoi contattarci: ti aiutiamo a costruire la pratica in modo ordinato e difendibile.


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