CRISI D'IMPRESA - responsabilità e obblighi degli amministratori di società
- gianluca corradini
- 30 ott 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Indicatori crisi impresa: cosa prevede il codice sulla crisi d'impresa?
Il D.lgs. 14/2019 impone a imprenditori e amministratori di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (imprese societarie e collettive) o adeguate misure (imprese individuali) in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi permettendo di agire celermente prima che la crisi diventi conclamata e intervenga l'invito alla composizione negoziata ad opera dei soggetti abilitati (organi controllo societario, creditori pubblici qualificati). Dal 15 Luglio 2022 il Codice delle Crisi d'Impresa è entrato definitivamente in vigore, rinforzato dai chiarimenti del D.lgs. 83/2022 che spiega in maniera dettagliata quali siano i punti chiave affinché gli adeguati assetti o adeguate misure siano realizzate a norma di legge, introduce quindi un concetto di monitoraggio che va molto oltre agli indicatori crisi impresa inizialmente previsti dal D.lgs. 14/2019.
Ai fini della tempestiva rilevazione, gli assetti sono adeguati se consentono:
di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o finanziario;
di verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i successivi 12 mesi;
di ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata;
di verificare la presenza di segnali di allarme indicati all’art. 3 comma 4 del Ccii, ovvero:
debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
la presenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Agenzia Entrate, Inail ed Agente della Riscossio.
Quali aziende sono soggette all'obbligo di legge?
L’obbligo di monitoraggio di cui sopra si applica a TUTTE le attività di impresa, quindi è obbligatorio sia per le società (sia di persone che di capitali) e sia per le ditte individuali, senza distinzione di fatturato, numero di clienti o attivo patrimoniale.
Da quando è in vigore l'obbligo di monitoraggio interno?
L'obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa è entrato in vigore dal 16 marzo 2019, e i tribunali stanno già applicando la legge nelle procedure fallimentari nei confronti dei responsabili aziendali. La nuova definizione degli adeguati assetti è entrata in vigore dal 15/07/2022.
Chi sono i soggetti responsabili?
L'imprenditore ha l'obbligo di dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo (sistema di allerta interna) mentre gli amministratori hanno l'obbligo di utilizzare il sistema di allerta per monitorare la salute e la continuità aziendale, certificando l'avvenuto controllo. Per gli imprenditori/amministratori che assolvono all'obbligo di legge sono previste delle misure premiali, in caso contrario questi soggetti diventano illimitatamente e solidalmente responsabili per tutti i debiti dell'azienda verso terzi.
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